Terapia e privacy: lo psicologo mantiene il segreto professionale? Eccezioni e limiti

Tempo di lettura: 5 minuti

terapia e segreto professionale

Hai mai raccontato qualcosa di profondamente personale al tuo psicologo e ti sei chiesto se quelle parole resteranno davvero al sicuro? 

Comprendere cosa stabilisce la legge, come funziona il segreto professionale e in quali casi può essere limitato è essenziale per costruire una relazione terapeutica basata su fiducia e rispetto.

In questo articolo scoprirai quando lo psicologo è tenuto al segreto professionale, quali sono le eccezioni e i limiti previsti dal Codice Deontologico degli Psicologi e cosa accade in situazioni particolari, dai minorenni ai casi di rischio per sé o per gli altri.

Lo psicologo è tenuto al segreto professionale?

Il segreto professionale è uno dei pilastri fondamentali dell’attività psicologica. Secondo la legge italiana, lo psicologo è obbligato a mantenere riservate tutte le informazioni apprese nel corso della professione, incluse comunicazioni verbali, documenti e dati sensibili del paziente.

Questo dovere è sancito sia dal Codice Penale (art. 622), che punisce la rivelazione di segreti professionali, sia dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che traduce in norme etiche il rispetto della privacy e della fiducia del paziente.

Il Codice Deontologico, infatti, afferma che lo psicologo deve tutelare il segreto anche nei confronti di colleghi e familiari, salvo esplicita autorizzazione del paziente o obbligo di legge. La riservatezza non riguarda solo ciò che viene detto, ma anche i dati raccolti, le registrazioni, i referti e i colloqui.

Come evidenziano le ricerche internazionali, tra cui lo studio “The duty of confidentiality during family involvement: ethical challenges and possible solutions in the treatment of persons with psychotic disorders” (2022), la fiducia tra paziente e terapeuta nasce proprio dalla garanzia che ciò che viene condiviso resti protetto. Quando questa fiducia vacilla, anche l’efficacia della terapia può ridursi drasticamente.

Quali sono i limiti del segreto professionale dello psicologo?

Sebbene il segreto professionale sia vincolante, esistono situazioni eccezionali in cui lo psicologo può (o deve) condividerne i contenuti.
Le principali deroghe si verificano quando:

  1. Il paziente rappresenta un pericolo concreto per sé o per altri. In tali circostanze, il professionista può comunicare informazioni necessarie a prevenire danni gravi e imminenti, limitandosi al minimo indispensabile
  2. Sussistono obblighi di referto o denuncia. Se emergono elementi relativi a reati perseguibili d’ufficio (come abusi su minori o violenze gravi), lo psicologo è tenuto per legge a informare le autorità competenti
  3. Vi è consenso informato alla comunicazione. Il paziente può autorizzare la condivisione di dati, ad esempio con un medico curante o con familiari coinvolti nel percorso terapeutico
  4. Richiesta giudiziaria o testimonianza in tribunale. Anche in questo caso, lo psicologo deve rivelare solo quanto strettamente necessario, tutelando la privacy del paziente

Una distinzione importante riguarda l’obbligo di denuncia o di referto: mentre la denuncia è un dovere in presenza di determinati reati, il referto riguarda esclusivamente i casi in cui il professionista esercita in ambito sanitario.

Nella tabella seguente sono riassunti i principali limiti del segreto professionale:

SituazioneObbligo di mantenimentoPossibile derogaRiferimento normativo
Colloquio clinico ordinarioTotaleNessunaArt. 622 c.p.
Rischio per sé o per altriParzialeSì, per prevenire danniArt. 41 Codice Deontologico
Denuncia di reati perseguibili d’ufficioNessunoObbligatoriaArt. 365 c.p.
Testimonianza in tribunaleLimitatoSì, se disposto dal giudiceArt. 200 c.p.p.
MinorenniCondizionatoSolo con consenso genitori o tutela legaleArt. 25 Codice Deontologico

Cosa dice l’articolo 25 del Codice Deontologico degli Psicologi?

L’articolo 25 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è dedicato proprio alla tutela della riservatezza. Stabilisce che “lo psicologo è tenuto al segreto professionale e alla tutela della riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio della professione”.

La violazione di questo principio, anche involontaria, può comportare sanzioni disciplinari fino alla sospensione dall’albo.

Tra gli esempi di violazione più comuni rientrano:

  1. la condivisione di dettagli clinici con persone non autorizzate (come familiari del paziente)
  2. la conservazione non sicura di referti o appunti di seduta
  3. la pubblicazione di casi clinici riconoscibili, anche se anonimizzati in modo incompleto

Lo studio “A Matter of Trust: Confidentiality in Therapeutic Relationships during Psychological and Medical Treatment in Children and Adolescents with Mental Disorders” (2024) conferma che la fiducia è l’elemento più sensibile del rapporto terapeutico, in particolare quando coinvolge minorenni e famiglie.

Il mantenimento del segreto è quindi una forma di tutela della dignità e dell’autonomia del paziente.

Cosa prevede l’articolo 41 del Codice Deontologico degli Psicologi?

L’articolo 41 rafforza il principio di riservatezza, estendendolo alla gestione dei dati, dei referti e delle comunicazioni digitali.

Lo psicologo è responsabile della protezione dei dati sensibili in ogni forma, cartacea o elettronica, e deve adottare misure adeguate di sicurezza informatica. Questo articolo sottolinea inoltre che lo psicologo è tenuto a limitare la raccolta di informazioni solo a ciò che è rilevante per la finalità terapeutica, evitando la diffusione o l’uso improprio dei dati. Nel contesto clinico moderno, questo principio si applica anche ai colloqui online o alle piattaforme digitali, dove la tutela della privacy assume una dimensione tecnologica cruciale.

Le responsabilità professionali derivanti dalla violazione di tali obblighi non sono solo etiche, ma anche legali: un’inadeguata protezione dei dati o una comunicazione impropria può esporre il professionista a sanzioni civili e penali.

Psicologo: Come funziona la deroga al segreto professionale?

Esistono situazioni specifiche in cui lo psicologo è chiamato a interpretare con sensibilità e rigore il proprio dovere di segretezza, applicando il Codice Deontologico nel rispetto della legge.

I casi più delicati riguardano la prevenzione del danno (per sé o per altri), le testimonianze in tribunale, la redazione di referti e certificazioni, il trattamento dei minorenni e le situazioni connesse a uso di sostanze. In ognuno di questi ambiti, il professionista deve bilanciare la riservatezza con la responsabilità etica e civile, agendo sempre nel miglior interesse della persona.

Quando è ammessa la deroga al segreto professionale?

La deroga è possibile (o doverosa) quando:

  1. vi è pericolo grave e imminente per l’incolumità del paziente o di terzi (principio di necessità e proporzionalità)
  2. sussistono obblighi di referto o denuncia per reati perseguibili d’ufficio
  3. c’è una richiesta dell’autorità giudiziaria o una testimonianza in tribunale nei limiti fissati dal giudice
  4. il paziente rilascia consenso informato alla comunicazione a soggetti specifici (es. medico curante, familiari coinvolti)

In tutti i casi, si comunica solo lo stretto necessario, documentando motivazioni, destinatari e data.

Testimonianza, referti e certificazioni

Nella testimonianza lo psicologo può avvalersi del segreto (art. 200 c.p.p.), salvo diversa decisione del giudice.

Per referti e certificazioni, il contenuto deve restare descrittivo e pertinente, evitando informazioni eccedenti o giudizi non richiesti. Ogni invio digitale richiede cautele adeguate (art. 41: sicurezza dei dati).

Segreto professionale e minorenni, consenso dei genitori e tutele

Con minorenni, si mantiene l’equilibrio tra diritto alla privacy del ragazzo e responsabilità genitoriale: informare i genitori è la regola, ma lo psicologo può preservare porzioni riservate del colloquio quando la divulgazione comprometterebbe fiducia, sicurezza o esito terapeutico. In presenza di rischi o reati, valgono gli obblighi di legge.

Droghe, rischio per sé/altri e comunicazioni dovute

In caso di uso di sostanze o di minaccia concreta (autolesiva o eterolesiva), la deroga è un atto di tutela: si attivano i canali necessari (es. servizi d’urgenza, familiari di supporto, autorità), si comunica il minimo indispensabile e si documenta puntualmente la decisione clinica.

fiducia psicologo paziente
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Come fidarsi del segreto professionale dello psicologo?

Alla Clinica di Psicologia GAM Medical il segreto professionale non è un dettaglio burocratico, ma il fondamento del lavoro terapeutico

Ambienti riservati, procedure conformi al GDPR e una gestione dei dati rigorosa: ciò che condividi con il tuo terapeuta resta protetto, in cartella clinica come nelle comunicazioni digitali. Quando la legge prevede eccezioni, te le spieghiamo prima e agiamo sempre con il principio di necessità e proporzionalità, documentando in modo trasparente ogni passaggio.

L! équipe è composta da psicologi e psicoterapeuti con formazione specifica su etica e deontologia, capaci di integrare competenze cliniche e attenzione alla persona. Il percorso inizia con una valutazione accurata e prosegue con un progetto terapeutico su misura, in presenza o online, mantenendo gli stessi standard di riservatezza e continuità di cura.

Se cerchi uno spazio sicuro per lavorare su di te, dove professionalità e tutela della privacy procedono insieme, GAM Medical è la scelta giusta. Parliamone: la tua storia merita ascolto, protezione e rispetto.

Questo è contenuto divulgativo e non sostituisce le diagnosi di un professionista. Se ti è piaciuto l’articolo, condividilo.

Fonti:

  • https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-022-04461-6   
  • https://www.mdpi.com/2077-0383/13/6/1752

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Psichiatra ADHD Gincarlo Giupponi

Supervisione scientifica:
Questo articolo è stato revisionato dal Dott. Giancarlo Giupponi, psichiatra e psicoterapeuta, vicedirettore del Servizio Psichiatrico di Bolzano e presidente regionale della Società Italiana di Psichiatria. Oltre a garantire l’accuratezza clinica dei contenuti, il Dott. Giupponi supervisiona la selezione dei test e dei questionari disponibili sul sito, verificandone la conformità agli standard scientifici internazionali (DSM-5, OMS, strumenti clinicamente validati).
Scopo del contenuto: divulgativo, non diagnostico.

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